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Autonomia differenziata: legge prevista.

Il trasferimento delle funzioni, inerenti a 23 materie, sarà concesso alle singole Regioni solo successivamente alla determinazione dei livelli minimi di prestazione stabiliti da una cabina di regia del governo

Politica
23/01/2024

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Il disegno di legge sull'autonomia differenziata delle Regioni propone una legge procedurale per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione. In 11 articoli definisce le procedure legislative e amministrative per l'applicazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Le Regioni che chiedono l'autonomia differenziata dovranno definire le intese con lo Stato nelle 23 materie indicate nel provvedimento. Il ddl Calderoli, dopo l'approvazione del Senato, si avvia alla lettura a Montecitorio con un testo modificato in commissione e in Aula. Le richieste di autonomia partiranno su iniziativa delle Regioni, sentiti gli Enti locali. Tra le 23 materie ci sono anche la tutela della salute, l'istruzione, lo sport, l'ambiente, l'energia, i trasporti, la cultura e il commercio estero. La concessione di una o più forme di autonomia sarà subordinata alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione (LEP), ovvero i criteri che determinano il livello minimo di servizio che deve essere garantito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei LEP, avverrà a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell'ultimo triennio. Il trasferimento delle funzioni alle singole Regioni avverrà solo successivamente alla determinazione dei LEP e nei limiti delle risorse disponibili. Sarà istituita una cabina di regia composta da tutti i ministri competenti, che dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo e all'individuazione delle materie riferibili ai LEP. Il Governo avrà 24 mesi per varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei LEP, mentre Stato e Regioni avranno 5 mesi per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. Inoltre, è prevista una clausola di salvaguardia che permette al governo di sostituirsi agli organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni in caso di inadempienza o pericolo grave per la sicurezza pubblica. Commenta la notizia qui sotto e condividila con i tuoi amici.

Fonte: imagoeconomica